
TFA SOSTEGNO VII CICLO: CHI NON SVOLGE LE PROVE DI ACCESSO
Per accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2021/22, gli aspiranti devono superare le seguenti prove d’accesso:
- test preselettivo;
- una o più prove scritte ovvero pratiche;
- prova orale.
I test preselettivi si svolgono secondo il seguente calendario:
- scuola dell’infanzia: 24 maggio 2022;
- scuola primaria: 25 maggio 2022;
- scuola secondaria I grado: 26 maggio 2022;
- prove scuola secondaria II grado: 27 maggio 2022.
Chi non svolge il test preselettivo
Alcuni aspiranti accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e ovvero pratiche, non svolgendo il test preselettivo. I predetti aspiranti sono coloro i quali:
- nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11/14, della legge n. 124/99, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (articolo 2/8 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020); per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
- abbiano un’invalidità uguale o superiore all’80% (articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92);
- abbiano superato il test preselettivo del VI ciclo ma non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (scritta e orale), a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19, quali l’isolamento e/o la quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento (articolo 1/7 DM n. 333/2022).
Relativamente agli aspiranti di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, il DI n. 90/2020 dispone che i medesimi possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione, riguardanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Lo stesso dovrebbe valere per gli aspiranti di cui al punto 3, anche alla luce del fatto che il DM n. 333/2022 rinvia e cita in premessa il succitato DI n. 90/2020.
Quando si concluderanno i corsi
I percorsi di specializzazione in esame dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3/3 del DM 92/2019, entro il 30 giugno 2023.