
TFA SOSTEGNO VI CICLO: CHI PUO’ PARTECIPARE?
I requisiti di partecipazione alle selezioni, per accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno, sono indicati nel DM n. 92/2019. Nello specifico, è l’articolo 3 del predetto DM a indicare i requisiti richiesti relativi ai vari gradi di istruzione.
Per accedere alle selezioni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche).
Nell’ambito dei suddetti requisiti, è necessario fare un’ulteriore distinzione per accedere ai percorsi riguardanti la scuola secondaria di primo grado e a quelli riguardanti la scuola secondaria di secondo grado.
Accedono ai percorsi di specializzazione su sostegno:
- nella scuola secondaria di primo grado, coloro che possiedono l’abilitazione per una delle classi di concorso relativa a tale grado di istruzione ovvero sono in possesso del titolo di studio d’accesso (laurea) a una delle classi di concorso relativa a tale grado di istruzione più 24 CFU;
- nella scuola secondaria di secondo grado, coloro che possiedono l’abilitazione per una delle classi di concorso relativa a tale grado di istruzione ovvero sono in possesso del titolo di studio d’accesso (laurea) a una delle classi di concorso relativa a tale grado di istruzione più 24 CFU.
Quanto detto è specificato nel succitato DM 92/2019, ove leggiamo:
Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado
A quante selezioni è possibile partecipare?
Alla luce di quanto detto sopra e di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019 (in base al quale sono ammessi in soprannumero ai corsi, quindi senza svolgere la selezione, gli aspiranti che, nei precedenti cicli, siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni), è possibile partecipare alla selezione sia per la scuola secondaria di primo grado che per la scuola secondaria di secondo grado (chi è in possesso dei previsti requisiti può partecipare anche alle selezioni per la scuola dell’infanzia e primaria).
Cosa succede in caso si superino entrambe le selezioni?
Qualora gli aspiranti superino ambedue le selezioni, dovranno scegliere se partecipare al percorso di specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di primo grado oppure a quello di specializzazione nella secondaria di secondo grado.
Ammissione in soprannumero nei cicli successivi
I docenti di cui sopra, ossia che superano la selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado ed esercitano l’opzione di scelta, nei successivi cicli di specializzazione, sono ammessi in soprannumero al percorso non frequentato (chi ha frequentato il corso di specializzazione nella secondaria di primo grado, potrà frequentare il corso di specializzazione nella secondaria di secondo grado e viceversa, senza dover partecipare alla selezione in ingresso, in quanto precedentemente superata).
Così leggiamo nel succitato articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019:
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Sino al 2024/25 gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione, sino alla predetta data, con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.
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