
TFA SOSTEGNO: QUALI SONO LE NOVITA’ PREVISTE?
- Posted by centro studi ulisse
- Categories informazione, Istruzione, Scuola
- Date 7 Luglio 2022
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Novità in vista per coloro che intendono specializzarsi sul sostegno.
Secondo il DM 92/2019 l’accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno avviene al seguito del superamento delle seguenti prove:
- Prova preselettiva, superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per singola Università e per singolo grado di istruzione;
- Da una o più prove scritte, la prova è superata con un punteggio minimo pari a 21/30 che è dato dalla media aritmetica delle prove sostenute, comunque ogni prova deve essere superata con il punteggio minimo di 21/30;
- Prova orale, tale prova è superata con il punteggio minimo pari a 21/30.
Ai sensi del DM 92/2019 art. 4, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione sul sostegno, senza sostenere le prove di accesso, coloro che nei cicli precedenti:
- Hanno sospeso il percorso
- Non si sono iscritti al percorso, pur avendo superato tutte le prove
- Hanno superato le prove per più procedure, optandone poi per una di esse (esempio il candidato ha superato sia le prove per la scuola dell’infanzia si per la scuola primaria, scegliendo di seguire poi il corso per la scuola primaria. Potrà accedere direttamente al corso per la scuola dell’infanzia nel ciclo successivo)
- Hanno superato tutte le prove ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili
A questa normativa ordinaria ai sensi dell’articolo 44 del DL 36/2022 convertito in legge 79/2022, ove si legge:
“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”
Quindi sino al 31 dicembre 2024 accederanno direttamente ai corsi di specializzazione sul sostegno senza sostenere le prove di accesso coloro che hanno scelto tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni in tutte le scuole facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
Sintetizzando:
- La misura è rivolta sia ai docenti precari che ai docenti con contratto a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali;
- Gli aspiranti devono essere in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento per la classe di concorso o tipologia di posto, cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione.
- I tre anni di servizio può essere stato svolto sia nelle scuole statali che paritarie, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle Regioni.
- L’accesso sarà limitato, nel senso che vi sarà un numero preciso di posti riservati a tali docenti. Il numero dei posti riservati sarà indicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca in concerto con il Ministero dell’Istruzione.
Rimangono i requisiti ordinari di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno ovvero:
- Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria:
- Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure
- Diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico o diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
- Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
- Abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero titoli analoghi conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della vigente normativa;
- Laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell’Alta formazione Artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione
Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso rimane diploma della scuola secondaria di II grado che dà accesso alla classe di concorso
Concludendo:
- Fino al 31/12/2024 accedono direttamente ai corsi di specializzazione sul sostegno (senza svolgere le prove di accesso) i docenti con contratto a tempo indeterminato e non con tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, in possesso dell’abilitazione e/o del titolo di studio valido per l’insegnamento;
- Sempre fino al 31/12/2024 e anche dopo la fase transitoria restano validi i requisti di accesso ordinari di cui sopra e l’esonero dalle prove preselettive dei docenti ammessi in soprannumero;
- Per gli ITP fino all’anno scolastico 2024/2025 il titolo di accesso rimane il diploma di scuola secondaria di II grado. Successivamente all’anno scolastico 2024/2025 occorre essere in possesso dell’abilitazione per la specifica classe di concorso oppure della laurea o diploma AFAM di primo livello ovvero equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti all’atto di indizione della procedura, più i 24 CFU o in alternativa abilitazione su altra classe di concorso o tipologia di posto.
La fase transitoria terminerà con il 1° gennaio del 2025
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