SUPPLENZE GRADUATORIE D’ISTITUTO: PICCOLO VADEMECUM SUI CASI POSSIBILI
Siamo giunti ormai a gennaio e stanno già arrivando le convocazioni da graduatorie di istituto tramite mail.
Si tratta di supplenze brevi che, in taluni casi, possono arrivare anche al termine delle attività scolastiche. Ma quali sono le sanzioni previste nel caso in cui non si prenda servizio? Vediamo nello specifico le singole fattispecie ipotizzabili.
- Abbandono di servizio. In tal caso ci sarà l’impossibilità di ottenere supplenze sulla base delle GI per tutti i posti e per tutte le classi di concorso di ogni grado, per tutto il biennio di validità delle G.I.
- Rinuncia posto comune. Comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze per la specifica GI, sia per posto comune sia di sostegno per l’anno scolastico in corso. Tale sanzione si applica solo a coloro che non abbiano già accettato precedente incarico.
- Rinuncia posto sostegno per specializzati. Ne consegue la perdita di possibilità di ottenere supplenze dalla specifica GI per sostegno e/o posto comune, per tutte le cdc del medesimo grado, per l’a.s. in corso.
Si parla di rinuncia quando l’aspirante docente o non risponde alla comunicazione o non prende servizio dopo aver accettato.
Le supplenze da G.I. si possono lasciare solo per supplenze al 30 giugno o al 31 agosto ma non per altre supplenze brevi, anche nel caso in cui siano fino al termine delle lezioni.
Se si riceve una supplenza da GPS si può decidere o se rimanere nella supplenza da GI già conseguita o se lasciare la supplenza da GI per prendere quella da GPS. Non si applicano sanzioni in nessuno dei due casi.