
Supplenze brevi 24/25: la nota del Lazio
Contratti di supplenza breve a.s. 2024-2025
In merito alla copertura di posti vacanti o spezzoni orari durante l’anno scolastico 2024-2025, si ritiene utile fornire indicazioni operative riguardanti i contratti di supplenza breve. Questi contratti sono volti a garantire una copertura temporanea del posto in attesa della nomina definitiva da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o dell’Ambito Territoriale (ATP) competente.
Ambito di applicazione
La procedura si applica a posti o spezzoni orari che si rendono disponibili a seguito della rinuncia da parte di aspiranti già nominati dall’ATP, a passaggi al tempo parziale, o ad altre eventualità che liberano il posto entro il 31 dicembre 2024.
In tali circostanze, le scuole devono informare tempestivamente l’ATP, che avvierà la procedura di individuazione del nuovo avente diritto tramite le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) o le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Nel frattempo, le scuole possono procedere alla stipula di contratti di supplenza breve utilizzando le proprie graduatorie di istituto.
Esaurimento delle graduatorie
Qualora le graduatorie di istituto risultino esaurite, le supplenze potranno essere conferite mediante la procedura di interpello, come stabilito dalla Circolare Ministeriale DGPER n. 115135 del 25 luglio 2024.
Durata dei contratti
I contratti di supplenza breve avranno una durata indicativa di sette o dieci giorni e potranno essere rinnovati qualora il posto non sia stato ancora coperto dall’USR o dall’ATP. Tali contratti devono includere una **clausola risolutiva** come previsto dall’art. 39, comma 5 del CCNL 2019/21, che prevede la risoluzione del contratto in caso di nomina di un nuovo titolare.
Procedura informatica
Il sistema informativo del Ministero consente la gestione dei contratti di supplenza breve fino al 31 dicembre solo in caso di sostituzione di personale assente. Per questo motivo, ai fini dell’inserimento del contratto nel sistema e del relativo pagamento, si utilizzerà la tipologia contrattuale “fino al 30 giugno con clausola risolutiva ex art. 39 del CCNL”. Tuttavia, ciò non modifica la natura giuridica del contratto, che resta una supplenza breve e saltuaria con selezione dalle graduatorie di istituto.
Sanzioni per rinuncia o abbandono
In caso di rinuncia o abbandono dell’incarico, si applicano le sanzioni previste dall’art. 14, comma 2 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1 della stessa Ordinanza.
Copertura dei posti PNRR
Per la copertura temporanea dei posti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), accantonati ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito in legge il 29 luglio 2024, i Dirigenti Scolastici stipuleranno contratti a tempo determinato utilizzando la tipologia contrattuale N11, caratterizzata dalla dicitura “Applicazione D.L. 71/2024”. Questi contratti avranno come data di fine il 31 dicembre 2024, con la clausola risolutiva in caso di individuazione dell’avente diritto.
Procedura di assegnazione delle ore inferiori a sei
Per quanto riguarda la copertura delle ore d’insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, il Dirigente Scolastico potrà attribuirle prioritariamente al personale già in servizio nella scuola, come previsto dall’art. 2, comma 4 dell’Ordinanza n. 88/2024, rispettando l’ordine di completamento orario o l’attribuzione di ore aggiuntive fino a un massimo di 24 ore settimanali.
Conclusione
Infine, si ricorda che per l’assegnazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche si farà riferimento alle graduatorie GAE e GPS, mentre le graduatorie d’istituto saranno utilizzate in caso di esaurimento delle GPS.
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