
SUPPLENZE A.S. 2019/2020: TUTTE LE INFO SULLA NUOVA CIRCOLARE MIUR
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Supplenze al 30/06 e al 31/08
L’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 avviene mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal DM 131/07.
Laddove non si riesca a coprire le supplenze tramite lo scorrimento delle GaE, in quanto esaurite, si procede nell’ordine di cui abbiamo parlato in Supplenze al 31/08 e al 30/06, dalle graduatorie ad esaurimento a quelle di istituto alle MAD.
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Supplenze brevi
- non è possibile attribuire supplenze brevi dal giorno di assenza del titolare, fermo restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa;
- non possono essere attribuite supplenze brevi su posti di potenziamento, eccetto i casi in cui il docente di potenziamento svolga anche ore curricolari (quindi nel caso di cattedra “mista” potenziamento e ore curricolari), sempre che si tratti di supplenze superiori a 10 giorni.
- per le supplenze sino a 10 giorni il dirigente scolastico può ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Tale personale, laddove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
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Supplenze su sostegno
L’attribuzione di tali supplenze deve seguire il seguente ordine:
- ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento;
- in caso di esaurimento degli elenchi delle GaE, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole in cui si verifica la disponibilità;
- in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori;
- in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, ai docenti specializzati che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento delle GaE e delle graduatorie di istituto e che hanno inviato domanda di messa a disposizione;
- in subordine alle assegnazioni provvisorie ai docenti senza titolo di specializzazione, ai docenti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto di posto comune: tramite scorrimento della graduatoria di riferimento, in caso di supplenza presso la scuola dell’infanzia/primaria; tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia (I, II e III), in caso di supplenza presso la scuola secondaria.
Le domande di messa a disposizione su sostegno:
devono essere presentate solo da docenti non iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto;
possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda.
Nel caso di più istanze, i dirigenti scolastici, nell’ambito dell’assegnazione della supplenza, daranno precedenza ai docenti abilitati.
ITP
Nella circolare si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, che hanno dichiarato non abilitante il diploma ITP, per cui ai docenti in possesso di tale titolo non spetta l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
Ciò vuol dire che:
- i docenti inseriti in II fascia destinatari delle succitate sentenze e di altre analoghe dovranno essere esclusi dalla predetta fascia;
- in caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive, i docenti interessati dovranno essere inseriti in II fascia con riserva;
- in caso di sentenze favorevoli definitive e quindi non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in II fascia “pleno iure”
Nel caso di attribuzione di supplenza a docenti ITP inseriti con riserva, il contratto dovrà contenere apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Si evidenzia che resta fermo il diritto all’inserimento a pieno titolo degli ITP nella III fascia delle graduatorie di istituto.
Termine contratto e clausola risolutiva
L’articolo 41 del CCNL 2016/18 prevede che i contratti devono avere in ogni caso il termine. Previste comunque delle cause di risoluzione dei contratti, tra cui l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
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