
Supplenze 2024/25: come funzionano le riserve?
L’algoritmo procede a pieno regime, e con le nomine arrivano i reclami da parte di chi non è stato nominato o ha ricevuto un incarico diverso rispetto a quello atteso. Gli Uffici scolastici stanno lavorando anche per spiegare il funzionamento della procedura informatizzata, in particolare per quanto riguarda l’applicazione delle riserve.
L’Ufficio Scolastico di Bergamo ha fornito chiarimenti sulle riserve, evidenziando che uno dei motivi di reclamo è il superamento, durante la fase di nomina, da parte di docenti in posizioni inferiori o con punteggi nettamente più bassi.
**La spiegazione**
I candidati con punteggi inferiori possono beneficiare della precedenza prevista dalla Legge n. 104/1992. Se rientrano nel contingente delle assunzioni, possono scegliere la sede in via prioritaria rispetto agli altri, a seconda che si tratti di un beneficio personale o di assistenza.
Un altro caso è quello dei candidati “riservisti”, beneficiari della Legge n. 68/1999, che hanno diritto a un posto ciascuno, calcolato sulla base della dotazione organica provinciale per ogni classe di concorso.
Ad esempio:
– Vedovi o figli di vittime del dovere o atti terroristici (lettera A) prevalgono su tutte le altre riserve;
– Invalidi e categorie assimilate (lettera N) hanno riservato il 7% dei posti disponibili;
– Orfani e categorie assimilate (lettera M) hanno diritto all’1% dei posti.
Il riservista potrebbe anche beneficiare della precedenza della Legge n. 104/1992, consentendogli non solo di entrare nel contingente ma anche di scegliere la sede prioritariamente.
Oltre ai beneficiari della Legge n. 68/1999, anche i volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito, hanno diritto al 30% dei posti, in conformità con il D.lgs. n. 66/2010 (lettera R), sempre nel rispetto del limite del 50% dei posti riservati.
Infine, anche gli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale, senza demerito, hanno diritto al 15% dei posti disponibili nei concorsi non dirigenziali, come previsto dal DL 44/2023 (lettera S).
**Limite delle riserve**
Secondo l’art. 5 del DPR 3/1957, la somma delle riserve non può superare il 50% dei posti disponibili, e ogni provincia può variare il numero esatto di posti riservati in base alle sue necessità.
**Privacy nei bollettini**
Per proteggere la riservatezza dei dati, i bollettini non possono indicare chi è titolare di una riserva o precedenza. Tuttavia, è possibile richiedere accesso agli atti per verificare i nominativi.
**Modalità di scelta dei riservisti**
I riservisti scelgono i posti disponibili solo dopo i candidati con priorità di graduatoria. Tuttavia, se un riservista beneficia anche della Legge n. 104/1992, sceglie prima degli altri riservisti.
Esistono quindi due scenari:
– Il riservista, senza precedenza, entra nel contingente in coda e riceve una sede disponibile tra quelle indicate;
– Il riservista con precedenza sceglie una sede prioritaria rispetto agli altri candidati.
Le riserve operano anche nell’assegnazione delle supplenze, qualora la quota non sia stata già coperta dalle assunzioni in ruolo.