
QUANDO E’ POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA?
Lasciare una supplenza dalle GaE/GPS per altra supplenza dalle GaE/GPS o GI
Non è mai possibile
Una volta accettata la supplenza, il docente non può abbandonarla per nessun’altra supplenza (anche se più favorevole in termini di scadenza o di orario).
Nel caso di spezzone orario resta la possibilità di completare l’orario secondo quanto previsto dall’O.M. 112 del 6 maggio 2022.
Lasciare una supplenza dalle GI per altra supplenza dalle GaE o dalle GPS
È sempre possibile
Es. Il docente che ha una supplenza in corso da GI di 18 ore fino a dicembre o fino al 30/6-31/8, può lasciarla per un’altra supplenza conferita dalle GAE/GPS (stessa o diversa classe di concorso/posto) anche se quest’ultima è di 7 ore.
Attenzione: chi ha una supplenza in corso da GI può rifiutare, senza incorrere in alcuna sanzione, un eventuale incarico da GAE/GPS.
Lasciare una supplenza breve da GI per altra supplenza breve da GI
Non è mai possibile
Es. Il docente che ha una supplenza fino a dicembre di 7 ore, non può mai lasciarla per un’altra supplenza, anche se più lunga, es. marzo, e anche se è per più ore (es. 18).
Nel caso di spezzone orario resta la possibilità di completare l’orario secondo quanto previsto dall’O.M. 112 del 6 maggio 2022
Lasciare una supplenza breve da GI per altra “fino al termine delle lezioni” da GI
Non è mai possibile
Es. Il docente che ha una supplenza fino a dicembre di 7 ore, non può mai lasciarla per un’altra, anche se è per più ore (es. 18), fino all’8 giugno (ultimo giorno di lezione).
Nel caso di spezzone orario resta la possibilità di completare l’orario secondo quanto previsto dall’O.M. 112 del 6 maggio 2022.
Lasciare una supplenza da GI “fino ai 10 giorni” (scuola infanzia e primaria) per altra supplenza più lunga da GI
Non è mai possibile
Lasciare una supplenza breve per altra al 30/06 al 31/08 dalle GaE/GPS o dalle GI
È sempre possibile
Es. Il docente che ha una supplenza breve fino a dicembre, può lasciarla per un’altra conferita da GAE o da GPS oppure da graduatoria di istituto (stessa o diversa classe di concorso/posto), sempreché, in quest’ultimo caso, il termine della supplenza sia il 30/6 o 31/8