
Punteggio Servizio GPS: 12 PUNTI DAL 1 FEBBRAIO AGLI SCRUTINI FINALI
Tempo di GPS. Precisiamo subito come si calcola il punteggio per il servizio prestato.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.
Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato per intero e quindi 12 punti.
Un servizio di 150 giorni equivale a 5 mesi precisi di servizio, quindi in GPS spetterebbero 10 punti, se ai 150 giorni aggiungiamo altri 16 giorni ( frazione di mese) prestati anche non continuativamente, ma per un totale complessivo di 166 giorni dello stesso anno scolastico, il docente in GPS ha diritto al riconoscimento di 12 punti. Quindi se un docente supplente, nello stesso anno scolastico, mette insieme, anche se non continuativamnete, un servizio di almeno 166 giorni, avrà in GPS la valutazione di 12 punti per questo servizio, valutabili nella classe di concorso specifica del servizo svolto. tale servizio per le altre classi di concorso delle GPS sarà valutato al 50%, ovvero 6 punti.
Il motivo normativo per cui sono assegnati 12 punti anche con meno di 166 giorni risiede nell’art.11, comma 14 della legge 124/99. La norma suddetta così recita “…il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.
Da qualche hanno i dirigenti scolastici, per seguire il rigore delle leggi di bilancio, licenziano i docenti al termine delle lezioni per poi riassumerli solo per il giorno degli scrutini finali. Questa “interruzione” provocherebbe per alcuni Ambiti Territoriali, l’impossibilità di riconoscere i 12 punti e nel caso in specie anche i 10 punti. In buona sostanza il licenziamento tra il giorno finale delle lezioni e il primo giorno degli scrutini, interrompendo la continuità del servizio, andrebbe ad inficare l’applicazione dell’art.11, comma 14 della legge 124/99. Altri ATP
Eppure una soluzione di buon senso a questo problema del licenziamento al termine delle lezioni ci sarebbe, ma forse sarebbe pretendere troppo pensare alla giusta tutela dei lavoratori. I docenti che svolgono 5 mesi di servizio dall’1 febbraio all’8 giugno, hanno accumulato qualcosa come 12 giorni di ferie che potrebbero essere fruite per evitare l’interruzione del servizio e garantire quindi la valutazione intera dell’anno scolastico con l’acquisizione dei 12 punti in GPS. Sono gli stessi dirigenti scolastici che impongono le ferie nella settimana di festività di Pasqua, ma poi non pensano ad utilizzare le ferie per garantire un vantaggio al docente supplente.