
PROCEDURA STRAORDINARIA ABILITANTE: DOMANDE IN CORSO
Il Ministero ha avviato come previsto la procedura finalizzata all’abilitazione per la scuola secondaria di I e II grado. La domanda può essere presentata fino al 3 luglio 2020.
La domanda va presentata online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.
A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine.
Sono escluse le classi di concorso a esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti e precisamente: A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale.
Quali sono i requisiti di accesso?
- aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20 Cosa significa annualità di servizio
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).
- aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di partecipare.
E’ possibile far valere il servizio dell’anno scolastico 2019/20, purché entro il 30 giugno 2020 si raggiunga il requisito dell’annualità.
Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c.
- titolo di studio di accesso idoneo per la classe di concorso scelta.
Sono esclusi i docenti con tre anni di servizio solo su sostegno
La laurea triennale non è requisito di accesso
Posizione Docenti di ruolo
I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b), purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c); requisiti completi per i docenti di ruolo
Servizio misto
Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se prestato, anche cumulativamente:
- presso le istituzioni statali e paritarie;
- nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
Docente con servizio solo nella paritaria partecipa per l’abilitazione ma non per il ruolo
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura.
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Per quante classi di concorso di può partecipare?
Si può partecipare per una sola classe di concorso
E’ possibile scegliere un’unica regione e una sola classe di concorso per la quale si posseggano i requisiti richiesti. Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.
E’ previsto un contributo di partecipazione?
Per la partecipare è richiesto un contributo di segreteria di 15 euro.
La Prova scritta
La procedura straordinaria consiste in una prova scritta computer based composta da 60 quesiti a risposta multipla della durata di 60 minuti.
La prova è costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
- competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti;
- competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti.
La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
Il punteggio minimo per superare la prova è 42/60.
Dopo la prova si formeranno elenchi non graduati
La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno conseguito alla prova il punteggio minimo di 42 punti su 60.
I docenti inseriti nell’elenco non graduato acquisiranno l’abilitazione al compimento di quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera c), del predetto Decreto-Legge, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, su tutto il territorio nazionale.
Il percorso di abilitazione
Sarà rivolto
- a tutti coloro che avranno superato la prova della procedura straordinaria con almeno 42/60
- a coloro che partecipano al concorso straordinario per il ruolo, superano la prova con almeno 56/80 ma non si collocano nella graduatoria dei 24.000 posti per il ruolo
- ai docenti che superano la prova del concorso straordinario per il ruolo, rientrano nella graduatoria dei 24.000 ma devono attendere lo scorrimento della graduatoria. Nel frattempo possono conseguire l’abilitazione.
Criteri per accedere al percorso di abilitazione
Per accedere al percorso di abilitazione è necessario
- avere un contratto di docenza a tempo indeterminato
- a tempo determinato di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
E’ dunque necessaria la supplenza al 30 giugno o 31 agosto, sia nella scuola statale che paritaria che negli IeFP. ( contratto a tempo indeterminato se si tratta di docenti già di ruolo).
Durante il percorso o comunque prima della conclusione i docenti dovranno acquisire – se non ne sono già in possesso – i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017, con oneri a carico dei docenti, tranne per i vincitori della procedura per il ruolo (per questi ultimi provvede lo Stato).
La prova finale
Il percorso di formazione si conclude con una prova finale orale disciplinata dal comma 13 lettera c) del DL 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019 n. 129.
Prova per quale il Ministero non ha ancora predisposto il relativo decreto con le modalità, i tempi, i criteri per il superamento.
Tutto ciò che si sa sulla prova finale per l’abilitazione si desume dalla prova – già in parte disciplinata – che dovranno sostenere i colleghi che rientrano nei 32.000 posti per il ruolo, ossia si svolgerà nella scuola di servizio, con il comitato di valutazione integrato con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico deve essere superata con il punteggio di sette decimi o equivalente.