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Permessi retribuiti per i supplenti, i 3 giorni si potranno prendere senza riproporzionamento in base al servizio
Il nuovo CCNL firmato il 18 Gennaio ha previsto la possibilità, da parte del personale con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, di fruire di 3 giorni di permesso per motivi familiari e personali.
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
Pertanto:
- Il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.
- Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
- Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato non annuale (contratto non al 30 giugno/31 agosto) sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
La novità riguarda dunque il personale supplente con contratto al 30 giugno/31 agosto che, in base al previgente contratto poteva usufruire, al pari del personale con supplenza temporanea, solo dei 6 giorni di permessi non retribuiti. In base al nuovo contratto invece, la posizione del personale al 30 giugno/31 agosto viene equiparata a quella del personale con contratto a tempo indeterminato: 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari.
I permessi spettano per intero e non devono essere riproporzionati né in base alla durata residua del contratto né in base ad eventuali permessi non retribuiti fruiti in precedenza dal docente. Il punto è stato ribadito recentemente dall’ARAN rispondendo ai quesiti ricevuti dalle scuole, chiarendo che trattandosi di un nuovo istituto, diverso dal precedente, i giorni in questione spettano per intero
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Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
Pertanto:
- Il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.
- Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
- Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato non annuale (contratto non al 30 giugno/31 agosto) sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
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La novità riguarda dunque il personale supplente con contratto al 30 giugno/31 agosto che, in base al previgente contratto poteva usufruire, al pari del personale con supplenza temporanea, solo dei 6 giorni di permessi non retribuiti. In base al nuovo contratto invece, la posizione del personale al 30 giugno/31 agosto viene equiparata a quella del personale con contratto a tempo indeterminato: 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari.
NESSUN RIPROPORZIONAMENTO
Va sottolineato che i 3 giorni di permesso in parola non devono essere riproporzionati in funzione della durata del contratto.
Infatti, come sottolinea la FLC CGIL, i permessi spettano per intero e non devono essere riproporzionati né in base alla durata residua del contratto né in base ad eventuali permessi non retribuiti fruiti in precedenza dal docente. Il punto è stato ribadito recentemente dall’ARAN rispondendo ai quesiti ricevuti dalle scuole, chiarendo che trattandosi di un nuovo istituto, diverso dal precedente, i giorni in questione spettano per intero