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L’art. 35, comma 14, del CCNL 2019/21, recita che:

“Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”. 

Questo significa che:

  • al personale docente (educativo e ATA) assunto a tempo determinato spettano, per ciascun anno scolastico, sino ad un massimo di otto giorni  ai fini della partecipazione a concorsi o esami;
  • nel limite degli otto giorni vanno inclusi anche eventuali giorni di viaggio per raggiungere la sede del concorso o dell’esame;
  • i permessi spettano ai docenti con supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, nonché con supplenza breve (entro i limiti della durata del rapporto di lavoro)
  • i permessi spettano anche al personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica
  • i permessi non sono retribuiti;
  • i permessi in esame sono previsti per i soli giorni di svolgimento delle prove (del concorso o dell’esame) ed eventualmente di viaggio;
  • i permessi non possono essere fruiti per la preparazione al concorso o all’esame

Per i docenti a tempo determinato, quindi,  i giorni di permesso per concorsi o esami non sono retribuiti, con la conseguenza che gli stessi:

  • interrompono la maturazione delle ferie
  • interrompono l’anzianità di servizio
  • non possono computarsi ai fini della maturazione del punteggio.
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