L’art. 35, comma 14, del CCNL 2019/21, recita che:
“Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”.
Questo significa che:
- al personale docente (educativo e ATA) assunto a tempo determinato spettano, per ciascun anno scolastico, sino ad un massimo di otto giorni ai fini della partecipazione a concorsi o esami;
- nel limite degli otto giorni vanno inclusi anche eventuali giorni di viaggio per raggiungere la sede del concorso o dell’esame;
- i permessi spettano ai docenti con supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, nonché con supplenza breve (entro i limiti della durata del rapporto di lavoro)
- i permessi spettano anche al personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica
- i permessi non sono retribuiti;
- i permessi in esame sono previsti per i soli giorni di svolgimento delle prove (del concorso o dell’esame) ed eventualmente di viaggio;
- i permessi non possono essere fruiti per la preparazione al concorso o all’esame
Per i docenti a tempo determinato, quindi, i giorni di permesso per concorsi o esami non sono retribuiti, con la conseguenza che gli stessi:
- interrompono la maturazione delle ferie
- interrompono l’anzianità di servizio
- non possono computarsi ai fini della maturazione del punteggio.