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GPS: L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Quante province si possono scegliere?
Chi intende presentare istanza di partecipazione alle GPS e alle graduatorie di Istituto, deve farlo, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali possiede i requisiti previsti.
La domanda potrà essere presentata solo telematicamente, in un arco temporale di 15 giorni. La tempistica sarà comunicata a breve.
GPS: cosa si dichiara nell’istanza?
Nell’istanza di partecipazione alle GPS e alle graduatorie di istituto, che ogni aspirante presenta, deve dichiarare:
- il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative che sono indicate all’articolo 6;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;
- le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Questa dichiarazione deve essere resa anche se negativa, altrimenti si verrà dalla procedura;
- l’indirizzo, che includa codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura.
- i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
- i titoli valutabili, ovvero quelli indicati nelle tabelle allegate all’ordinanza
- il consenso al trattamento dei dati personali
i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. (N.B.: IL CERTIFICATO DI DISOCCUPAZIONE DOVRA’ ESSERE PRESENTATO SOLO DA CHI E’ ISCRITTO NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO)
Quando si è esclusi dalle graduatorie?
Alcune istanze possono essere escluse dalla procedura, ovvero le domande:
- presentate fuori termine e in modalità difforme da quella indicata
- dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione (articolo 6).
- del candidato che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto
- dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità
- del candidato il cui titolo non è posseduto entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Dichiarazione titoli
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli, ma senza produrre nessuna certificazione.
A questa regola ci sono tre eccezioni, ovvero:
- a) titoli di studio conseguiti all’estero;
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea.