
Inizio scuola con orario ridotto: i docenti sono tenuti a recuperare?
Per i primi giorni di scuola, nel mese di settembre, spesso i collegi docenti o di Istituto deliberano un orario ridotto. I docenti che nei primi giorni di scuola non effettuano l’orario intero, devono poi recuperare le ore nel corso dell’anno? Alcuni Dirigenti Scolastici pensano di sì, ma cosa dice la normativa?
La normativa di riferimento nel caso di orario ridotto per delibera del Collegio è il CCNL 2006/09, art 28 c. 5, dove leggiamo:
“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali…
In base a quanto sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l’attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.
E’ compito del dirigente scolastico organizzare il servizio delle prime settimane (incluse quelle in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto.
Ma come prevede la normativa, l’orario di lavoro del docente è settimanale. Se il DS non prevede il recupero in settimana, la colpa non è imputabile al docente, che quindi non ha nessun dovere di recuperare le ore nelle settimane successive.
Inoltre bisogna tenere presente che:
- non si possono scambiare attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, ai fini dell’eventuale recupero delle ore. Il docente potrà recuperare le ore solo in attività di insegnamento.
- unica eccezione a quanto sopra, è che la contrattazione d’istituto o il Collegio docenti preveda diversamente (quindi la decisione non è del Dirigente Scolastico).