
VIA LIBERA ALLE MAD ANCHE PER I DOCENTI INSERITI IN GPS E G.I.
Con nota del 04.11.2020 il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che anche i docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto possono presentare MAD in altra provincia. Il Ministero ha precisato che tale possibilità è prevista per quest’anno scolastico in ragione dell’emergenza sanitaria in corso. Naturalmente la nomina da MAD potrà avvenire solo una volta completate le operazioni di nomina da GPS e da graduatoria di istituto.
Ricordiamo che su iniziativa dell’Avv. Sabrina Vitiello, referente UNAMS Scuola Scafati, e del Prof. Espedito De Marino è stata sollevata interrogazione parlamentare, volta proprio a contestare la questione dell’incompatibilità tra MAD e GPS.
Riportiamo quanto scritto nella suddetta interrogazione parlamentare, a firma dell’On. Cirielli:
“Nella circolare annuale delle supplenze 2020/2021 si legge che: ‘Le domande di messa a disposizione
devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria
provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente
nell’istanza.’
Tale disposizione comporta che gli aspiranti docenti inclusi nelle GAE, nelle GPS e nelle G.I. di una
determinata provincia non possono presentare domanda di messa a disposizione in un altro luogo, con
l’effetto che, laddove non ricevessero incarichi nella provincia in cui sono inseriti, potrebbero restare
disoccupati. In tal modo non solo si impedisce irrazionalmente ed illegittimamente ad aspiranti docenti di
ricevere contratti a tempo determinato ma, ancor più grave, si gettano le scuole italiane di molte regioni in
una situazione di caos allucinante data la massiccia carenza di insegnanti in organico.
Tale statuizione risulta priva di ogni fondamento giuridico e di fatto. Vediamo perché.
Giova a tal punto rammentare agli addetti ai lavori che la MAD, ovvero la messa a disposizione, corrisponde
ad una prassi atipica consolida ormai nel panorama del nostro ordinamento scolastico italiano.
La legge, invero, non prevede né espressamente di presentare né di non presentare le Mad. Dunque, per
analoghi motivi il Legislatore non dispone nemmeno divieti e/o sanzioni con riferimento alle messe a
disposizione.
La prassi consolidata delle assunzioni da Mad integra, infatti, la cosiddetta consuetudine; in altre parole un
comportamento ripetuto nel tempo accompagnato dalla convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico.
Il divieto introdotto dall’amministrazione, dunque, per risultare legittimo, dovrebbe discendere da una
norma di legge. Quest’ultima non sussiste e il divieto risulta introdotto da una mera nota, che si configura
quale fonte di rango secondario.
Il divieto introdotto dall’amministrazione con una mera nota, quindi, sembrerebbe in rotta di collisione con
il principio di legalità sancito dall’articolo 1, della legge 241/90 e con il principio di buona amministrazione
consacrato nell’articolo 97 della Costituzione. Ciò vale per la fase precedente alle procedure negoziali che
portano all’assunzione, che sono inquadrabili nell’ambito del procedimento amministrativo. Nella fase
successiva, e cioè nel momento in cui l’aspirante docente viene fatto oggetto della proposta di assunzione,
l’eventuale illegittimità della preclusione viene nuovamente in rilievo, perché il divieto collide anche con le
norme privatistiche su questa tipologia di assunzioni.
La questione dell’assenza di precise fonti legali emerse ictu oculi già una decina di anni fa.
Il 28 gennaio 2009, infatti, l’allora direttore generale del personale, Luciano Chiappetta, inviò una nota al
direttore regionale della Puglia prendendo atto dell’inesistenza di norme di legge e legittimando, all’atto
dell’esaurimento delle graduatorie, il ricorso «a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la
presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di
candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto».
L’allora direttore generale spiegava, inoltre, che «la presentazione di tali istanze informali da parte di
aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente
vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di
disponibilità».
In altre parole, l’amministrazione centrale si limitava a spiegare che, sebbene non fosse previsto da alcuna
norma che gli aspiranti docenti potessero presentare le Mad, non esisteva nemmeno una norma di legge
che lo vietasse o che prevedesse una sanzione per chi dovesse presentarla pur essendo già incluso in altra
graduatoria.
Sono trascorsi ben 11 anni ma da allora nulla è variato nel quadro normativo: continua ad esserci un vuoto
normativo in materia di messa a disposizione.
Il ministero non può sostituirsi al legislatore perché la circolare non è legge!
Tale orientamento, peraltro, è conforme a quello enunciato già nel 1982 dalla Corte costituzionale (86/82)
secondo la quale “ circolari possono dar vita ad una prassi, ma non producono alcun «diritto vivente», che
vincoli il giudice nell’interpretazione delle norme impugnate. Per dirla con le parole del Consiglio di stato (V
sezione n. 7521 del 15/10/2010) «le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici
ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale”.
Ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne
fanno applicazione. Inoltre, è evidente che tali atti di indirizzo interpretativo non sono vincolanti per i
soggetti estranei all’amministrazione.
Seguendo, dunque, l’insegnamento del Consiglio di stato, il comando rivolto agli aspiranti docenti, volto a
precluderne la facoltà di presentare la Mad se già presenti in una graduatoria, non è vincolante per loro,
essendo soggetti estranei all’amministrazione. E siccome è rivolto solo agli aspiranti docenti, non assume
alcun rilievo nemmeno nei confronti dei dirigenti scolastici.
Alla luce delle argomentazioni suesposte si può desumere che il divieto di presentare MAD da parte di quei
docenti già inseriti all’interno di altre graduatorie (GAE, GPA, G.I.) risulta infondato in diritto in quanto non
sorretto da alcuna motivazione a causa dell’inesistenza di norma di legge a cui poter far riferimento. Lo
stesso risulta anche infondato in fatto giacché in molte regioni, soprattutto del Nord Italia, la situazione
rischia di diventare drammatica data l’enorme carenza di organico, in special modo in materia di sostegno.
Dunque, dare la possibilità a tutti i docenti, a prescindere dal loro inserimento in qualche graduatoria, si
tradurrebbe nella necessità di garantire il sacrosanto diritto allo studio di tutti gli studenti, dando a tutti
loro pari opportunità di conseguire il loro successo formativo.
Si chiede, pertanto, a codesta Consulta di far luce sulla questione della presunta incompatibilità tra MAD e
iscrizione in altre forme di graduatorie”.