
Leggi 68/99 e 104/92: come funzionano?
Esaminiamo ora come operano la Legge 104/1992, la Legge 68/1999 e i vari titoli di riserva.
**TITOLI CHE CONFERISCONO UNA RISERVA DI POSTI**
Quando, nelle assegnazioni, si nota uno “scatto” tra posizioni, la causa può essere la presenza di candidati con un “titolo di riserva”.
Esistono tre principali categorie di titoli di riserva, regolamentate da diverse norme:
– **Legge 68/1999**: Prevede la riserva di una percentuale dei posti per alcune categorie (tra cui invalidi, orfani, superstiti di vittime del dovere), in misura variabile tra l’1% e il 7%. Il massimo di posti riservati non può superare il 50% delle disponibilità.
– **Militari volontari congedati**: Riserva fino al 30% dei posti per i militari volontari congedati (VFP1, VFP4, VFB, Ufficiali di complemento).
– **Servizio civile universale**: Da quest’anno, il 15% dei posti è riservato a chi ha completato senza demerito il servizio civile universale (non quello nazionale).
In totale, le riserve non possono superare il 50% dei posti disponibili.
Tuttavia, per motivi di privacy, le graduatorie non indicano chiaramente le assegnazioni avvenute grazie a un titolo di riserva, e spesso si pensa erroneamente che la colonna “inserimento con riserva” ne faccia menzione. In realtà, i titoli di riserva non sono pubblicati per proteggere la privacy dei candidati.
**COME FUNZIONANO I TITOLI DI RISERVA**
I titoli di riserva, come quelli previsti dalla Legge 68/1999, dal servizio civile universale o per i militari congedati, consistono nel riservare una parte delle disponibilità per determinate categorie, rispettando le percentuali stabilite dalle normative.
Il calcolo dei posti riservati è complesso, in quanto deve tenere conto del personale già assunto in ciascuna provincia. Ad esempio, per la Legge 68/1999, bisogna applicare le percentuali previste per ciascuna categoria (dall’1% al 7%) al numero degli occupati, e detrarre i posti già occupati da e 3coloro che beneficiano di assunzioni obbligatorie.
Tra i casi più comuni ci sono quelli degli invalidi civili con un’invalidità minima del 46% iscritti nelle liste di collocamento mirato. La presenza di un titolo di riserva permette ai candidati di ottenere una nomina, ma in coda rispetto a chi li precede.
**LA LEGGE 104/1992**
Diversamente dalla riserva di posti, la Legge 104/1992 permette ai beneficiari di scegliere la sede di lavoro con priorità rispetto agli altri candidati, a seconda che il diritto derivi da un beneficio personale o dall’assistenza a un familiare.
Questa precedenza si applica solo se il candidato è già collocato tra i posti disponibili. Se, ad esempio, ci sono 30 posti e il candidato è in posizion0, sceglierà la sede prima degli altri. Se invece si trova al 31° posto, non potrà esercitare il diritto.
È importante notare che la precedenza nella scelta della sede si applica solo a posti con la stessa durata giuridica ed economica (fino al 30 giugno o al 31 agosto).
**COESISTENZA DEI DUE DIRITTI**
Un candidato può usufruire contemporaneamente della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. In questo caso, può accadere che:
– Il candidato riservista entri comunque nel contingente, ma scelga in coda agli altri candidati.
– Il candidato, se beneficia anche della precedenza, sceglierà la sede prima degli altri.
In ogni caso, per motivi di privacy, né il diritto di riserva né quello di precedenza possono essere resi pubblici.