
ITP: COSA SUCCEDE CON IL NUOVO DECRETO PA2?
Il D.lgs 59/2017, in attuazione della Legge 107/2015 (e poi successivamente modificato dalla riforma del reclutamento del 2022) aveva previsto che:
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Tuttavia, l’art. 22 comma 2 dello stesso decreto, richiamato sopra, stabiliva un regime transitorio secondo cui:
I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19″.
Viene quindi confermato il regime transitorio previsto dall’art. 22 comma 2 (espressamente richiamato dall’art. 5 comma 2) del Decreto.
Pertanto i nuovi requisiti di accesso (laurea o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello) erano richiesti solamente per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.
Cosa è cambiato con il decreto PA2?
Il Decreto Legge PA-2 interviene nuovamente prevedendo che all’articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all’anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».
Questo significa che, mentre in base alla previgente normativa, i vecchi requisiti restavano validi per i concorsi banditi fino all’anno scolastico 2024/2025, adesso si stabilisce un termine temporale preciso (il 31 dicembre 2024). Per i concorsi banditi dopo occorrerà fare riferimento ai nuovi requisiti (laurea triennale coerente con le classi di concorso vigenti).
Resta però da capire quali lauree permetteranno l’accesso alle classi di concorso ITP. Infatti, manca ad oggi una qualche specificazione ministeriale di cosa si intenda per laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso. In altri termini, diversamente dalle altre classi di concorso, manca una specifica corrispondenza fra tipo di laurea (triennale) e classe di concorso ITP. Bisogna attendere ulteriori chiarimenti in merito.