
I DOCENTI I.T.P. DEVONO CONSEGUIRE I 24 C.F.U. PER LE GRADUATORIE D’ISTITUTO E IL TFA SOSTEGNO?
Continua l’Odissea per i docenti I.T.P. L’arcano attualmente da svelare è: devono i docenti tecnico pratici conseguire i 24 C.F.U. in vista dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto o per la partecipazione al TFA Sostegno?
Procediamo per gradi.
Concorso ordinario secondaria
Gli ITP accedono al concorso ordinario secondaria solo con il titolo di diploma, come stabilito dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 59/2017, che così recita: “I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. ”
Dunque, ai fini della partecipazione al concorso, i docenti ITP non devono conseguire i 254 C.F.U.
TFA sostegno V ciclo a.a. 2019/20
Lo scorso anno, in occasione del TFA sostegno IV ciclo, gli ITP hanno potuto partecipare alle selezione con solo diploma, sempre prendendo a riferimento l’art. 22 del Decreto Legislativo n. 59/2017.
Quest’anno, in preparazione al V ciclo TFA sostegno, il Miur ha emanato una nota “controversa”, in cui afferma di chiarire i requisiti di accesso al TFA sostegno, limitandoli all’art. 5 commi 1 e 2 del Decreto L.vo 59/2017, senza menzionare l’art. 22, che deroga per gli ITP dal possesso dei 24 CFU fino al 2024/25.
In questo caso quindi il requisito sarebbe art. 5 comma 2 del Decreto L.vo 59/2017, cioè Laurea breve + 24 CFU
I sindacati hanno già chiesto chiarimenti al Miur in merito. Non si comprende infatti come – a normativa invariata – non si possa non prendere in considerazione la deroga già prevista dal Decreto, e quindi far partecipare gli ITP solo con il diploma.
La risposta rimane quindi in bilico, anche se il buon senso indurrebbe a conservare le decisioni del precedente ciclo.
Graduatorie di istituto
Lo stesso dubbio riguarda le graduatorie di istituto.
La norma approvata nel Decreto Scuola afferma “ All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »
In questo caso il requisito diventa diploma + 24 CFU di cui al dm n. 616/2017, con tutti i dubbi che un requisito del genere (non previsto nella precedente normativa) possa comportare.
Anche in questo caso i legislatori non hanno inserito nella norma il riferimento alla deroga presente nel Decreto L.vo n. 59/2017.
Dato tale vuoto normativo e tale situazione di incertezza, consigliamo ai nostri utenti di vagliare attentamente la situazione e decidere in assoluta autonomia.
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