
ESTENSIONE CONTRATTO AL 31 AGOSTO: ATTENZIONE ALLA NATURA DEL POSTO.
Tante richieste giungono al nostro studio relativamente alla possibilità di estendere il contratto di supplenza dal 30 giugno al 31 agosto.
Orbene, prima di cimentarsi in inutili e dispendiosi ricorsi, occorre verificare la natura del posto che si ricopre all’interno dell’Istituzione scolastica. Ciò in quanto la giurisprudenza più recente è favorevole all’estensione del contratto di lavoro solo laddove si tratti di posto di diritto vacante e disponibile e non anche quando si ricopre un posto di fatto.
A questo punto, alcuni di voi si chiederanno qual è la differenza tra posto di fatto e posto di diritto.
Chiariamola subito.
La Corte di Cassazione ha chiarito che : “Le supplenze annuali , cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell’anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l’intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l’esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo; e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, mediante l’assegnazione delle supplenze”.
Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell’attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l’aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l’aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico.
L’onere della prova in sede procedurale, a detta della più granitica giurisprudenza, spetta al MIUR.
Ricordiamo, sul punto, la sentenza della Corte di Appello di Milano del 18.10.18, che ha espresso ancora una volta un provvedimento restrittivo nei confronti dei precari.