
Docenti di sostegno: no alla sostituzione dei colleghi assenti. Come rimediare?
La sostituzione dei docenti temporaneamente assenti da parte dei docenti di sostegno è consentita solo in circostanze eccezionali, come l’assenza dell’alunno disabile e in situazioni che non trovano altre soluzioni organizzative.
Nel corso del tempo, il Ministero dell’Istruzione ha dato dei riferimenti normativi precisi:
- Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota Miur n. 4274 del 4 agosto 2009):
Le scuole, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, devono garantire l’efficacia del progetto d’integrazione degli alunni con disabilità. Di conseguenza, i docenti di sostegno non possono essere impiegati per attività diverse da quelle previste dal progetto di integrazione, se questo comporta anche solo una minima riduzione della sua efficacia. - Nota Miur n. 9839 dell’8 novembre 2010:
Viene sottolineata la necessità di evitare che i docenti di sostegno vengano utilizzati per sostituire colleghi assenti, salvo situazioni eccezionali non risolvibili altrimenti. - Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021:
Ribadisce il concetto di corresponsabilità educativa, sottolineando che l’inclusione è un compito condiviso da tutto il consiglio di classe e che il docente di sostegno, assegnato alla classe come contitolare, rappresenta una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento.
Dalle indicazioni normative si evince che:
- Il docente di sostegno non può essere utilizzato per compiti estranei al progetto di integrazione scolastica, nemmeno se ciò comporta una lieve compromissione dell’efficacia del progetto stesso.
- È una risorsa per l’intera classe, essendo assegnato alla classe di appartenenza come contitolare (art. 13/6 della legge 104/92).
Quando è possibile sostituire un collega assente?
- Assenza dell’alunno con disabilità a cui il docente è assegnato.
- Situazioni non risolvibili diversamente, quali:
- Mancanza di docenti disponibili in soprannumero totale o parziale.
- Utilizzo di ore di flessibilità previste dall’organizzazione scolastica (OM n. 88/2024).
- Impiego di docenti su posti di potenziamento per ore non programmate nel PTOF (art. 43/11 CCNL 19/21).
- Assenza di docenti disponibili per ore eccedenti.
- Impossibilità di nominare supplenti (particolarmente rilevante nella scuola dell’infanzia).
In particolare, nella stessa classe in cui è assegnato il docente di sostegno, non si può procedere alla sostituzione se ciò comprometterebbe il progetto di integrazione di un alunno con grave disabilità. La riduzione anche minima dell’efficacia del progetto d’integrazione è incompatibile con quanto stabilito dalle Linee guida del 2009.
La normativa mira a salvaguardare l’obiettivo primario dell’inclusione scolastica, limitando l’utilizzo improprio dei docenti di sostegno. È fondamentale adottare soluzioni alternative, rispettando le necessità organizzative senza compromettere il diritto allo studio degli alunni con disabilità.
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