
SUPPLENZE GPS: LA POSIZIONE DEGLI ITP
La nota n. 26841 del 5 settembre 2020, ovvero la Circolare sulle Supplenze 2020/21, prevede disposizioni in materia di contenzioso con particolare riferimento agli insegnanti, per lo più ITP (insegnanti tecnico pratici) che, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa (TAR e\o Consiglio di Stato), hanno ottenuto l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto e, conseguentemente, hanno potuto chiedere l’inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Nella circolare si afferma che, all’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce delle graduatorie d’istituto, secondo modalità che saranno successivamente rese note.
D’altronde già la FAQ n. 30 aveva chiarito che:
“In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note”.
In attesa della definizione del giudizio di merito, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.
Pertanto, nel caso in cui giungerà la sentenza negativa il relativo contratto si scioglierà automaticamente.