
DOCENTE NON DI RUOLO: HA DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE?
Una insegnante, con contratto a tempo determinato, ha presentato un ricorso contro il MIUR per chiedere un risarcimento di oltre mille euro per ferie non godute. Nello specifico, la donna sosteneva che i dirigenti scolastici avevano considerato come ferie anche i giorni che intercorrevano tra la fine delle lezioni, l’8 giugno, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai richiesto tali ferie e non fosse stata messa in congedo forzato. Di qui la domanda: i docenti precari hanno diritto al pagamento delle ferie non godute?
In primo grado, la docente vinceva la causa, ma in secondo grado le sorti del giudizio si rovesciavano. Di qui il ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’insegnante.
In particolare con l’ordinanza n. 16715/2024 del 17 giugno 2024, i Giudici supremi affermano che «ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro».
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto:«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne. Tale invito deve contenere l’espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva». Difatti, la normativa interna (art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012), quella comunitaria (art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE) e le pronunce della Corte di Giustizia (Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), «non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno».
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