
GRADUATORIE PROVINCIALI E D’ISTITUTO: CHI E’ TENUTO A PRESENTARE IL CERTIFICATO DI DISOCCUPAZIONE?
Molti di voi ci avete chiesto se bisogna presentare certificato di disoccupazione al momento dell’inoltro della domanda di aggiornamento e/o inserimento nelle graduatorie provinciali e d’istituto.
La risposta è molto chiara: solo chi è inserito nel collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della L. 68/99, è tenuto a presentare il certificato di disoccupazione.
Nessun obbligo generalizzato, dunque, di produrre la certificazione di disoccupazione.
Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Chi sono le categorie protette?
- Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- Invalidi di guerra
- Invalidi civili di guerra
- Invalidi per servizio percentuale di invalidità superiore al 33%
- Invalidi di lavoro o equiparati
- Orfano o profugo o vedova di guerra per servizio e lavoro
- Invalido civile di grado superiore al 45%
- Non vedente o sordomuto
Come stabilito dall’art. 12 comma 12 dell’O.M. 60/2020 le riserve dei posti valgono per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS.
Non valgono, invece, per l’attribuzione delle supplenze da graduatorie d’istituto.