CONGEDO PARENTALE: RETRIBUITI AL 100% I PRIMI 30 GIORNI FINO AL DODICESIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO
Il congedo parentale è lo strumento con cui l’ordinamento permette a un genitore di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino quando queste esigenze sono impedite dallo svolgimento di un’attività lavorativa; consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuito solamente in determinati casi.
Dopo la conclusione del congedo di maternità – o di quello di paternità, quindi, il lavoratore ha a disposizione altri giorni di permesso da poter utilizzare per dedicarsi ai bisogni del figlio. L’importante è che – come ricordato dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza – il lavoratore non si approfitti del congedo per svolgere altre mansioni; in presenza di un abuso del diritto, infatti, il dipendente potrebbe andare incontro al licenziamento.
Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del 12° anno del bambino e per i primi 30 giorni la retribuzione sarà del 100%.
Per i restanti mesi, dal 13 agosto 2022, è stabilito che il congedo parentale verrà retribuito al 30% della retribuzione percepita anche quando goduto per i figli che hanno un’età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Non si guarderà più, quindi, all’età del figlio per valutare se il congedo parentale deve essere pagato o meno. L’unica condizione da soddisfare è il non aver superato il limite di giorni indennizzabili fissato dalla normativa, anche questo oggetto di recente modifica.
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