
COMMISSARI ESAMI DI STATO: COME RINUNCIARE ALL’INCARICO?
Sono state pubblicate in data odierna le commissioni relative agli Esami di Stato 2023.
Cosa fare in caso di impedimento ad espletare l’incarico?
L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l’immediata sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
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ENTRO QUANDO DARNE COMUNICAZIONE
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI O DEL PRESIDENTE
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
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