Quando presentare la domanda di assegnazione provvisoria?
La domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentata per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.
In presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale;
- i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21;
- i docenti a tempo determinato nel 2023/24, assunti da concorso straordinario bis, da GPS posto comune e sostegno procedura 21/22 e da GPS sostegno procedura 22/23, a condizione di aver superato l’anno di prova: possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21;
- i docenti assunti da GPS sostegno procedura 23/24: possono presentare domanda provinciale o interprovinciale, se rientrano in una delle succitate deroghe ed hanno superato l’anno di prova (tali docenti, in sostanza, possono presentare domanda solo se rientranti in una delle previste deroghe, fermo restando il superamento dell’anno di prova).
Come si svolgeranno i movimenti?
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria si svolgono secondo l’ordine e le fasi indicate nell’Allegato 1 al CCNI 19/22, denominato “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazione di sede provvisoria – personale docente“. In linea generale, questo è l’ordine delle operazioni:
- Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) riguardanti i titolari su posto di sostegno (fasi 1-7)
- Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia (fasi 8-16)
- Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su posto comune (fasi 17-26)
- Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia (fasi 27-33)
- Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su sostegno dei titolari in altra provincia (fasi 34-37)
- Operazioni (utilizzazioni e assegnazioni) su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia (fasi 38-40)
- Operazioni (assegnazioni) su sostegno di cui all’articolo 7, comma 14 [(fase 41); si tratta dell’assegnazione interprovinciale su sostegno dei docenti di ruolo senza titolo di specializzazione]
Le modalità secondo cui vengono disposte le assegnazioni provvisorie, fermo restando l’ordine sopra illustrato, sono indicate nell’articolo 7, comma 8 – ultimo periodo, del CCNI 1922.
Ai sensi del citato articolo, l’assegnazione provvisoria è disposta con le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi (infatti la richiesta di altra classe di concorso/grado è aggiuntiva rispetto a quelle per il grado/classe di concorso di titolarità);
- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda sono progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.