
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: QUANDO SI RISCHIA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA?
Per presentare domanda di assegnazione provvisoria è indispensabile essere in possesso di uno dei requisiti previsti nel CCNI sulla mobilità annuale 2019-2022, la cui validità è prorogata anche per il prossimo anno scolastico 2022/23
Nell’art.7 comma 1 del contratto si stabilisce, infatti, che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore
Per inserire le preferenze nella domanda di assegnazione provvisoria è indispensabile seguire con attenzione le regole previste nel contratto
Se si dovessero commettere errori il rischio è l’annullamento della domanda che non potrà essere considerata valida
Il docente che chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente o ai figli deve indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Se nel comune di ricongiungimento non vi sono scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, ove si intenda esprimere preferenze (sia analitiche, sia sintetiche) per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
Il docente che chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare è, quindi, obbligato a chiedere prioritariamente scuole ubicate nel comune di ricongiungimento o a inserire direttamente la preferenza sintetica in tale comune.
Inserendo anche preferenze per altri comuni è obbligatorio inserire prima la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, altrimenti chiedendo solo scuole ubicate in tale comune non è indispensabile esprimere su di esso la preferenza sintetica
Il docente che, invece, non esprime preferenze per il comune di ricongiungimento ( sia analitiche su scuole, sia sintetica sul comune) e chiede direttamente come prime preferenze scuole di altri comuni, non rispetta le regole indicate e la sua domanda di AP non potrà essere considerata valida e sarà annullata