
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: ORDINE DELLE OPERAZIONI
Le assegnazioni provvisorie sono disposte secondo le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune, anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
L’ordine delle operazioni di assegnazione (e anche di quelle di utilizzazione) è indicato nell’Allegato 1 “Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente” al CCNI, in base al quale le operazioni di assegnazione si svolgono nell’ordine di seguito indicato (sono riportati i numeri indicanti l’ordine delle operazioni, quelli mancanti riguardano le operazioni di utilizzazione che, nell’ambito delle varie fasi, precedono le assegnazioni):
- 7. assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno nella provincia [i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI vengono trattati con priorità, nell’ordine previsto (esclusele lettere m ed r)];
- 16. assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare su posto comune nella provincia (i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI vengono trattati con priorità, nell’ordine previsto);
- 33. assegnazione provvisoria nella provincia su posto comune (i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI vengono trattati con priorità, nell’ordine previsto);
- 36. assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente titolare su posto di sostegno (i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI vengono trattati con priorità, nell’ordine previsto);
- 37. assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente titolare su posto comune in possesso del prescritto titolo di specializzazione (i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI vengono trattati con priorità, nell’ordine previsto);
- 39. assegnazione provvisoria su posto comune dei docenti provenienti da altra provincia (i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI vengono trattati con priorità, nell’ordine previsto)
- 41. assegnazione provvisoria su sostegno dei docenti provenienti da altra provincia, senza di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno (i docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), l) e m) vengono trattati con priorità nell’ordine previsto);
- 42. assegnazione provvisoria dei docenti assunti con procedura ex DDG 85/2018 (i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI vengono trattati con priorità, nell’ordine previsto).
Dunque, vengono effettuate prima le operazioni provinciali su sostegno e poi posto comune e successivamente quelle interprovinciali prima sempre su sostegno e poi posto comune.