Aspettativa docenti: come fruirne?
L’aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova rientra tra le cause di sospendione del rapporto di lavoro previste dall’art. 18 del CCNL del 29.11.2007
La disciplina contrattuale così dispone:
comma 3: “Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.”
Il periodo di aspettativa è concesso per un tempo corrispondente ad un anno scolastico (1 settembre – 31 agosto). Una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.
Il docente che richiede aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola deve avere la consapevolezza che al termine del periodo indicato dovrà fare una scelta: rientrare a scuola o lasciarla definitivamente per la nuova attività.
Ciò perché l’aspettativa in parola non potrà essere prorogata e il limite riconosciuto è quello dell’anno scolastico di riferimento.
Il dipendente che fruisce dell’aspettativa è sottoposto al regime delle incompatibilità che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti, dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994.
Durante il periodo di aspettativa i diritti e i doveri del lavoratore sono sospesi, con particolare riguardo sia alla prestazione lavorativa da parte del dipendente, sia a quello della retribuzione da parte del datore di lavoro .
Il contratto di lavoro anche se sospeso è sempre esistente, per cui, per esempio, il dipendente durante il periodo di aspettativa continua ad essere assoggettato alle particolari disposizioni legislative, di natura imperativa, in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi (salva la fattispecie di aspettative dedicate direttamente allo svolgimento di altre professioni lavorative).
Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni.
Più in generale la norma prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni:
- la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
In conclusione, sia il dipendente richiedente l’autorizzazione all’eventuale attività lavorativa da svolgere durante il periodo di aspettativa, sia il dirigente che dovrà accordare tale richiesta dovranno muoversi nel quadro normativo sopra riportato.
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