
Aspettativa docenti: non può essere superiore ad un anno o a 30 mesi per periodi spezzettati
I docenti possono mettersi in aspettativa per motivi di famiglia o personali, ma anche per studio o se decidono di iscriversi a un dottorato di ricerca. Ai sensi del comma 1 dell’art. 18 e del comma 3 dell’art. 19 del cit. CCNL, l’aspettativa può essere richiesta da tutto il personale assunto a tempo indeterminato e determinato (con contratto almeno fino al 30/06).
L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
Il docente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca.
Ai sensi dell’art. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 l’aspettativa può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.
Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
Se fruita per periodi spezzettati o frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di 30 mesi (912 gg.=365+365+182).