
Anno di prova neo immessi in ruolo docenti, si può rinviare?
L’anno di prova si può rimandare. Infatti il docente che non è in grado di svolgere il periodo di prova o di formazione per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia o altri motivi giustificati, può rinviarlo agli anni successivi, senza limiti temporali.
L’anno di prova è rinviabile se il docente non ha prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti (180 gg + 120 gg), sulla base di quanto previsto nel DLgs 297/94, articolo 438 c. 5.
Il percorso di formazione ha una durata complessiva di 50 ore.
Ai docenti in anno di formazione e prova viene assegnato un tutor, individuato tra i docenti della stessa disciplina, area disciplinare e tipologia di cattedra.
Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico, il docente sosterrà un colloquio dinanzi al comitato di valutazione, composto dal D.S., dal tutor e da tre docenti dell’Istituto.
I docenti che supereranno l’anno di formazione e prova presenteranno la domanda di ricostruzione della carriera dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico successivo.
Ripetere e rinviare l’anno di prova, ecco le differenze
L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Tutto ciò presuppone che il docente abbia svolto i 180 gg (di cui 120 di attività didattica), abbia svolto tutta la formazione e abbia sostenuto il colloquio con il comitato di valutazione ovvero abbia portato a compimento tutto quanto richiesto dalla norma e poi abbia avuto un esito negativo al periodo svolto.
Qualora invece non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), o il docente non abbia sostenuto la formazione la prova si può ripetere anche per i successivi anni scolastici.
Quando si considera valido
L’anno di prova si può rimandare. Infatti il docente che non è in grado di svolgere il periodo di prova o di formazione per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia o altri motivi giustificati, può rinviarlo agli anni successivi, senza limiti temporali.
L’anno di prova è rinviabile se il docente non ha prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti (180 gg + 120 gg), sulla base di quanto previsto nel DLgs 297/94, articolo 438 c. 5.
Il percorso di formazione ha una durata complessiva di 50 ore.
Ai docenti in anno di formazione e prova viene assegnato un tutor, individuato tra i docenti della stessa disciplina, area disciplinare e tipologia di cattedra.
Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico, il docente sosterrà un colloquio dinanzi al comitato di valutazione, composto dal D.S., dal tutor e da tre docenti dell’Istituto.
I docenti che supereranno l’anno di formazione e prova presenteranno la domanda di ricostruzione della carriera dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico successivo.
Ripetere e rinviare l’anno di prova, ecco le differenze
L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Tutto ciò presuppone che il docente abbia svolto i 180 gg (di cui 120 di attività didattica), abbia svolto tutta la formazione e abbia sostenuto il colloquio con il comitato di valutazione ovvero abbia portato a compimento tutto quanto richiesto dalla norma e poi abbia avuto un esito negativo al periodo svolto.
Qualora invece non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), o il docente non abbia sostenuto la formazione la prova si può ripetere anche per i successivi anni scolastici.
Quando si considera valido l’anno di prova?
La legge 107/2015 ha previsto che per rendere valido l’anno di prova sono indispensabili 180 giorni di servizio di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche.
La norma, specifica con chiarezza quali siano i giorni che vanno computati nei 180 giorni:
- tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
- il periodo antecedente l’inizio delle lezioni (dal 1° settembre) se sono previste attività di programmazione didattica;
- i periodi di interruzione dell’attività didattica dovute a ragioni di pubblico servizio;
- i giorni dedicati a esami e scrutini, compresi gli esami di stato;
- il primo mese di congedo per maternità o interdizione dal lavoro per gravi complicanze di gestazione;
- la frequenza di attività formative o corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
- il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1/7/1979)
- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Nei 180 giorni non vanno invece considerati:
- le ferie;
- le assenze per malattia (compreso l’infortunio);
- l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;
- le vacanze estive;
- i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
- il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;
- i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto…).
Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli utilizzati per ogni altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Nel caso che il docente per i motivi sopra elencati non possa svolgere l’anno di prova e formazione, dovrà ad ogni modo giustificare le sue assenze, sarà il dirigente a prenderne atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.
l’anno di prova?
La legge 107/2015 ha previsto che per rendere valido l’anno di prova sono indispensabili 180 giorni di servizio di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche.
La norma, specifica con chiarezza quali siano i giorni che vanno computati nei 180 giorni:
- tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
- il periodo antecedente l’inizio delle lezioni (dal 1° settembre) se sono previste attività di programmazione didattica;
- i periodi di interruzione dell’attività didattica dovute a ragioni di pubblico servizio;
- i giorni dedicati a esami e scrutini, compresi gli esami di stato;
- il primo mese di congedo per maternità o interdizione dal lavoro per gravi complicanze di gestazione;
- la frequenza di attività formative o corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
- il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1/7/1979)
- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Nei 180 giorni non vanno invece considerati:
- le ferie;
- le assenze per malattia (compreso l’infortunio);
- l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;
- le vacanze estive;
- i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
- il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;
- i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto…).
Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli utilizzati per ogni altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Nel caso che il docente per i motivi sopra elencati non possa svolgere l’anno di prova e formazione, dovrà ad ogni modo giustificare le sue assenze, sarà il dirigente a prenderne atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.
Tag:anno di prova, docenti, neoimmessi, rinvio, ruolo