Supplenze da GPS: Le Sanzioni previste
Continua nelle varie regioni la pubblicazione dei bollettini relativi ai conferimenti di incarichi di supplenza a tempo determinato.
Vediamo insieme alcune delle sanzioni previste:
- Mancata compilazione 150 preferenze
La mancata compilazione dell’istanza sulle 150 preferenze equivale al non presentarsi alle convocazioni per le supplenze da GPS per l’a.s. 2024/25. Ciò equivale a rinunciare alle suppleze al 30/06 o al 31/08 per l’a.s. 2024/25. In tal caso, dunque, la sanzione consiste nella persita di possibilità di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per tutte le cdc/posti per l’anno scolastico di riferimento.
2. Mancata indicazione di alcune sedi o cdc/posti
Se quando lo scorrimento della graduatoria arriva alla propria posizione e sono disponibili solo sedi non indicate dal candidato nell’istamza, si viene considerati immediatamente rinunciatari con riferimento alle preferenze non espresse. La sanzione consisterà nell’impossibilità di ottenere supplenze al 30/06 o 31/08 nella specifica cdc/posto in cui si risulti rinunciatari per l’anno scolastico di riferimento.
3. Mancata presa di servizio
La pubblicazione del proprio nominativo nel bollettino delle nomine equivale ad accettazione. Non prendere servizio dopo l’assegnazione della supplenza comporta una sanzione più pesante. In questo caso la sanzione sarà di perdere la possibilità di ottenere supplenze al 30/06 o al 31/08 in tutte le cdc/posti da GPS per l’anno scolastico di riferimento.
4. Abbandono di servizio
L’abbandono di servizio consiste nel lasciare una supplenza dopo aver preso servizio. In tale ipotesi la sanzione sarà la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 30/06 o 31/08 per tutte le cdc/posti da GPS per tutto il biennio 2024/26
5. Non è mai possibile lasciare una supplenza GPS per un’altra GPS.
6. E’ possibile lasciare una supplenza da GI per una da GPS
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