
TFA SOSTEGNO 9 CICLO: CHI SALTA LA PROVA PRESELETTIVA?
Il MUR, con il decreto 583/2024, ha autorizzato, per l’a.a. 2023/2024, l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
I posti disponibili sono in totale 32.317.
Per accedere ai percorsi di specializzazione, come detto, è necessario superare le previste prove d’accesso, consistenti in:
- test preselettivo
- una o più prove scritte ovvero pratiche
- una prova orale
Le prove, ricordiamolo, sono organizzate dagli Atenei.
Test preselettivi
Le date per ciascun grado di istruzione sono:
- mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
- mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
- mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
- mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado
Queste le caratteristiche del test:
- è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne individua una soltanto; almeno 20 dei 60 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana;
- ha la durata di due ore;
- è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;
- la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti;
- il punteggio non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione.
Superato il test, gli aspiranti svolgono poi le altre previste prove d’accesso che si svolgeranno secondo le date indicate dalle Università [diversamente che per il test preselettivo, per le altre prove è previsto un punteggio minimo per il superato: per l’ammissione alla prova orale, la prova scritta deve essere superata con un punteggio minimo pari a 21/30 (nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30); la prova orale è superata conseguendo un punteggio pari a 21/30].
Chi è esonerato solo dal test preselettivo
- aspiranti, che abbiano superato il test preselettivo dell’VIII ciclo ma che, a causa di misure di prevenzione dal COVID-19, non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (art. 1, comma 7, del DM 583/2024)
- aspiranti con disabilità affetti da invalidità civile pari superiore all’80% (art. 20 della legge 104/92);
- aspiranti che, nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (art. 2/8 DL 22/2020, convertito in legge n. 41/2020).
Quanto al punto tre, precisiamo che l’annualità di servizio si computa ai sensi dell’art. 11/14 della legge 124/99* e che le tre richieste annualità devono essere state svolto tutte sullo specifico posto di sostegno per cui si concorre, come previsto dalla disposizione di legge e come chiarito dal MIM con apposita FAQ lo scorso anno.
Ecco la succitata FAQ:
10) Per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione?
In questo caso il servizio valutabile deve essere prestato sul medesimo ordine e grado di scuola, così come previsto dalla normativa di riferimento (articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ed articolo 1, comma 4, del D.I. 7 agosto 2020, n. 90).
Tali docenti, si legge nel DM 90/2020 che ha modificato il DM 92/2019, possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
*[Per annualità di servizio si intende “ il servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.” Non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti a ciascun anno scolastico]
Conclusioni
I docenti summenzionati, in definitiva, non sostengono soltanto una delle prove d’accesso, ossia il test preselettivo, per cui sono ammessi direttamente alla prova scritta. Per accedere ai percorsi, poi, devono superare la prova scritta e quella orale.
Precisiamo infine che, diversamente dallo scorso ciclo, i docenti con tre anni di servizio, negli ultimi cinque, su posto di sostegno (a prescindere dal grado in cui è stato svolto), svolto presso le scuole statali, paritarie e nei percorsi di istruzione professionale delle Regioni, accedono direttamente ai percorsi (e non alla prova scritta, come per l’VIII ciclo), nel limite della riserva del 35% di posti.
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