
TFA SOSTEGNO VIII CICLO: PREVISTI CIRCA 42 MILA POSTI
Manca ormai poco alla pubblicazione del decreto ministeriale che disciplinerà il prossimo TFA sostegno, l’ottavo ciclo, che quest’anno potrebbe riservare più posti disponibili rispetto ai precedenti. Voci di corridoio sindacali indicano per l’ottavo ciclo un contingente complessivo di oltre 42 mila posti, un numero più alto rispetto ai cicli svolti in precedenza.
Ovviamente il numero è da confermare dato che tutto dipende dalla disponibilità di posti che gli Atenei forniscono.
Requisiti di accesso
Ricordiamo i requisiti d’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado sono indicati nel DM n. 92/2019.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il DM rinvia all’articolo 5 del D.lgs. 59/2017.
Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU) I 24 CFU potranno essere stati conseguiti dopo il 31 ottobre? Anche su questo si attende una risposta.
Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.
Prove d’accesso
Le prove previste per accedere al TFA sostegno sono
- test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi);
- una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
- prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).
Chi non sostiene le prove d’accesso
Finora l’accesso al ciclo di TFA sostegno sono stati ammessi in sovrannumero, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
- hanno sospeso il percorso;
- non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
- hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
- hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
Chi non svolge la prova preselettiva?
Alcuni aspiranti accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e ovvero pratiche, non svolgendo il test preselettivo. I predetti aspiranti sono coloro i quali:
- nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11/14, della legge n. 124/99, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (articolo 2/8 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020); per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
- abbiano un’invalidità uguale o superiore all’80% (articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92);
- abbiano superato il test preselettivo del VII ciclo ma non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (scritta e orale), a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19, quali l’isolamento e/o la quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento (articolo 1/7 DM n. 333/2022).