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CONCORSO STRAORDINARIO BIS: BANDO AD APRILE SOLO PER I DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO
Quando il bando?
La timeline prevede
- bando ad aprile
- 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online
- formazione commissioni
- convocazione candidati
- svolgimento prova orale entro il 15 giugno
- incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022
- formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23
- assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023
Possono partecipare sia i docenti precari che i docenti di ruolo, purché in possesso dei requisiti di accesso richiesti.
I posti
Secondo quanto comunicato dal Ministero il concorso sarà avviato esclusivamente per classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, forse non per tutte.
Si tratta di circa 14.000 posti, da suddividere per classe di concorso e regione. Un buon numero di questi – circa 4.000 – dovrebbe essere destinato alle classi di concorso cosiddette STEM A020, A026, A027, A028, A041.
Sono esclusi dalla procedura
- i posti di sostegno
- posti di infanzia e primaria
- i docenti che hanno partecipato e sono stati assunti dalla procedura art. 59 comma 4 del Decreto sostegni bis da prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo, a prescindere dalla tipologia di posto su cui sono stati assunti (se sostegno o classe di concorso).
I requisiti di accesso
Possono partecipare i docenti che possano vantare
- abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
- b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
- c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.
Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.
Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti
- 2017/18
- 2018/19
- 2019/20
- 2020/21
- 2021/22
Cosa si intende per annualità di servizio:
L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021722, poichè verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.
L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.
Le conseguenze
Chi è escluso per motivi legati al servizio
- il docente che vanta, negli anni considerati utili dalla legge, un servizio di tre anni esclusivamente su posto di sostegno
- il docente che vanta due anni di servizio tra il 2017/18 e il 2021/22 ma uno antecedente a questo arco temporale
- probabilmente il docente che raggiungerà l’annualità di servizio al termine degli scrutini e non entro la data di scadenza per la presentazione della domanda (questo dipende dalla pubblicazione del bando)
- il docente che vanta tre anni di servizio su altro grado ma non è in possesso dell’annualità di servizio specifica (nel frattempo, la procedura abilitante ad essi dedicata, bandita nel 2020, è sparita nel nulla).