
TFA sostegno: esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi per i candidati con disabilità o invalidità
L’ art 9 comma 2 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 prevede che:
Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento“.
Pertanto, l’esonero spetta:
- agli studenti con disabilità certificata (anche non grave, ai sensi dell’art. 3 comma 1)
- agli studenti con invalidità pari o superiore al 66%
L’esenzione dal pagamento dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, non è subordinata ad alcuna condizione reddituale.
ESONERI PER INVALIDITÀ COMPRESA FRA IL 33% E IL 66%
Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a studenti con disabilità con invalidità compresa fra il 33% e il 66%.
ESONERO ANCHE DAI CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA DEL TFA SOSTEGNO?
Quanto detto in precedenza opera anche con riferimento alla tassa di iscrizione e ai contributi per la frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con la sola esclusione dell’imposta di bollo. A tal fine le università, nei rispettivi bandi o in appositi avvisi, forniscono le indicazioni su come procedere.
Di seguito alcuni esempi:
UNIVERSITÀ DI BERGAMO
I corsisti con disabilità o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012 avranno titolo all’esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso. Il rimborso della 1^ rata versata all’atto dell’immatricolazione, ad esclusione della quota relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, verrà effettuato dietro presentazione dell’istanza presente al link alla pagina Home > Servizi, sezione Segreteria > Modulistica > Domanda rimborso tasse, corredata da una copia della certificazione attestante la percentuale di invalidità. La domanda di rimborso potrà essere consegnata presso lo sportello dell’Ufficio tasse negli orari di apertura o inoltrata via Ticket con copia del proprio documento di identità.
FAQ UNIVERSITÀ DI TORINO
Sono previste riduzioni o esoneri?
Non sono previste riduzioni in base all’ISEE-U 2020 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono tenute al solo pagamento dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E.
UNIVERSITà DI MILANO BICOCCA
Sono esonerati dal contributo di iscrizione al corso, ad esclusione dell’imposta di bollo di 16,00€, coloro che sono in possesso di disabilità o invalidità superiore al 66%. Occorre segnalare nella procedura di immatricolazione lo stato di disabilità o invalidità ed essere in possesso di certificato della commissione medica da cui risulti la percentuale di invalidità.
Tag:contributi, disabili, esenzioni, invalidi, tasse, tfa sostegno