
PERSONALE ATA: VALE IL SERVIZIO PRESTATO ANCHE SENZA IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.
Una interessante sentenza del TAR del Lazio del 27/10/2020 N. 10974/2020 ha affermato che è possibile attribuire punteggio al personale ATA anche senza il versamento dei contributi.
Il fatto
Parte ricorrente, inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, in qualità di personale ATA per i profili professionali di “Collaboratore scolastico” e di “Assistente amministrativo”, impugnava tramite i propri difensori, sia i provvedimenti dell’Ufficio scolastico territoriale, sia i Decreti ministeriali, relativi al rinnovo delle graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/20 e alle norme sulla modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA, nella parte in cui escludevano dalla valutazione del punteggio utile ai fini della collocazione nelle richiamate graduatorie il servizio prestato, ma per il quale non risultava il versamento dei contributi unificati, nonché il servizio di volontariato svolto presso la protezione civile del Comune X.
Il mancato versamento dei contributi previdenziali non può inficiare il servizio effettivo
“Il Decreto ministeriale n. 640 del 2017 che disciplina la costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto in questione, considera ai fini dell’attribuzione del punteggio il “servizio effettivo”, intendendosi per tale quello per il quale sussiste un contratto di lavoro e vi sia stato l’effettivo svolgimento del conseguente rapporto negoziale, a prescindere dall’eventuale inadempimento di un obbligo ricadente su una parte negoziale diversa dall’odierno ricorrente e che esula dalla sua sfera di controllo. Al più il mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali può essere valutato al fine di indagare l’effettività del servizio che si dichiara prestato, ma tale aspetto non emerge nel caso di specie, non avendo l’Amministrazione contestato l’effettivo svolgimento da parte della ricorrente del servizio presso la scuola paritaria. Consolidato ormai è l’orientamento del Consiglio di Stato al riguardo, il quale ha più volte affermato che (v. C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973, C.d.S, Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5570; C.d.S., Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902)“ai fini della valutazione dei titoli didattici l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell’art. 2, comma 10, lett. b), del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (recante “Norme in materia di reclutamento del personale della scuola”), convertito dalla l. 27 dicembre 1989, n. 417……il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l’attribuzione del punteggio anche nei casi, quali quello in esame, in cui l’Amministrazione non contesta l’effettivo svolgimento del servizio. Qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente – e in assenza di una espressa previsione del legislatore – alle eventuali inadempienze contributive dell’Istituto d’istruzione conseguirebbe un’impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l’obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell’organo legittimato a certificare, per suo conto) l’effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973)”.
Non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro
“Da ultimo questo Collegio ha più volte avuto modo di ritenere che “.. Nel caso di specie, la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell’obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l’elemento soggettivo dell’inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d’altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purchè sussista un contratto, l’assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell’atto. L’inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale” (sentenza n. 146 del 9 gennaio 2020)”.
Concludono pertanto i giudici sul punto osservando che “ne consegue l’illegittimità del gravato provvedimento di rettifica del punteggio nella parte in cui esclude dalla valutazione il servizio prestato presso l’Istituto paritario in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, con conseguente ripristino del relativo punteggio precedentemente assegnato, fermo restando ad ogni modo il potere dell’Amministrazione di correggere il punteggio assegnato ovvero escludere dalla graduatoria gli aspiranti nel caso in cui rilevi l’erronea attribuzione di punteggi o l’assenza di altri e diversi requisiti necessari per la partecipazione al concorso per titoli”.
No alla valutazione del servizio civile come volontariato
Interessante la questione affrontata in ordine alla valutazione del servizio civile ed eventuale attività di volontariato. “Sia il provvedimento di rideterminazione del punteggio, sia il decreto ministeriale n. 640 del 2017, entrambi oggetto di gravame, considerano servizio utile ai fini dell’attribuzione del punteggio unicamente il servizio civile prestato in sostituzione del servizio di leva. La previsione è conforme al dettato normativo di cui all’art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002 (confluito nel comma 4 dell’art. 18 del d.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017) il quale prevede che il periodo di servizio civile nazionale effettivamente prestato sia valutato nei pubblici concorsi “con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici”. Ora se è vero che anche il servizio civile nazionale, più propriamente ridenominato servizio civile universale, può avere come settore di intervento la “protezione civile”, come l’attività di volontariato svolta dalla ricorrente, è altresì vero che la normativa (ora d.lgs. n. 40 del 2017) prevede una specifica procedura sia per l’ammissione al servizio civile universale, sia per lo svolgimento dello stesso. Nel caso di specie il servizio prestato presso il Comune è stato svolto non nell’ambito del Servizio civile nazionale, bensì a titolo gratuito e di volontariato, senza alcun contratto, né progetto”.
L’amministrazione può controllare i titoli anche dopo la sottoscrizione del primo contratto
“Il DM n. 640 del 2017 prevede espressamente il potere (dovere) dell’Amministrazione di verificare i titoli allegati dai soggetti inseriti in graduatoria per cui nessuna ulteriore comunicazione si rendeva necessaria al riguardo, discendendo la rettifica direttamente dall’esercitato potere di controllo. Ora per quanto lo stesso DM preveda che siffatto controllo avvenga in sede di sottoscrizione del primo contratto, tale previsione temporale non può intendersi come introduttiva di un termine decadenziale, ma meramente sollecitatoria atteso che appare logico che esso venga svolto prima che si dia luogo alla successiva fase contrattuale. Pur tuttavia ciò non esclude che l’Amministrazione conservi il generale potere di controllare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti ad essere inclusi in graduatoria, anche dopo la sottoscrizione del primo contratto. Ad ogni modo la doverosità di una siffatta verifica e la vincolatività delle disposizioni sui titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio rendono irrilevante il difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento anche laddove dovesse ritenersi, come sostiene parte ricorrente, che l’Amministrazione avrebbe dapprima confermato (in sede di sottoscrizione del primo contratto) il punteggio attribuito e poi (facendo uso di un nuovo potere di autotutela, diverso dal controllo previsto già dal bando di concorso) rivisto in sede di autotutela il punteggio”.
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