SCUOLE CHIUSE PER ALLERTA METEO: BISOGNA RECUPERARE LE ORE PERSE?
Negli ultimi giorni sempre più frequenti sono state le ordinanze con le quale i Sindaci di molte città hanno chiuso le scuole per allerta meteo.
Docenti ed ata si chiedono: bisogna recuperare questi giorni di lezione persi?
Per rispondere a questa domanda partiamo dall’analisi del comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione, ma ricordiamo che la circolare Miur del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Questo vuol dire che non succede nulla anche se dovesse davvero venire meno il limite dei 200 giorni.
In altre parole, gli insegnanti ed il personale Ata, così come gli studenti, non devono recuperare i giorni di assenza, dato che stiamo parlando di un evento straordinario, non dettato dalla volontà del lavoratore.
Differenza tra chiusura scuola e sospensione delle attività didattiche.
La chiusura scuola è diversa dalla sospensione attività didattiche. Nel caso di sospensione delle attività didattiche, infatti, dovuta pertanto ad eventi straordinari come ad esempio emergenze sanitarie o di pericolo, la scuola rimane aperta ma non si svolgono lezioni. In tale circostanza solo il personale ATA dovrà recarsi a scuola.
Invece, in questa situazione, i docenti non sono tenuti ad andare a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale, ad esempio di ordine collegiale.
Tuttavia, se non si tratta di attività urgenti, il preside può anche disporre di rimandarle in altri giorni.
Quali sono le ore di lezione che non vanno recuperate per i docenti?
- Il permesso per malattia
- perdita delle ore di lezione causata dalla gestione dell’orario scolastico della scuola, da un’attività alternativa organizzata per gli studenti o dall’uscita anticipata delle classi
- le ore dedicate dal docente, massimo 10 per anno scolastico, per le assemblee sindacali
- le giornate o le ore di adesione ad uno sciopero
- Le ore non svolte durante le assemblee di classe e di Istituto degli studenti
- Le ore perse per allerta meteo (neve, pioggia, forte burrasca, alluvioni…), per le tornate elettorali e referendarie, per concorsi che si svolgono nella struttura scolastica, per la disinfestazione, per problemi legati alla sicurezza, per ogni situazione di causa di forza maggiore